L’assicurazione per la r.c. aziendale non copre i vizi delle opere appaltate all’assicurato

L’assicurazione per la r.c. aziendale non copre i vizi delle opere appaltate all’assicurato
12 Luglio 2016: L’assicurazione per la r.c. aziendale non copre i vizi delle opere appaltate all’assicurato 12 Luglio 2016

Come molti altri simili, il contratto di assicurazione della responsabilità civile aziendale di cui discutevano le parti nella causa decisa dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso il 9 settembre 2014 prevedeva, quale oggetto dell’assicurazione, i soli “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose (sia oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza”, con l’esplicita esclusione di quelli “alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori”. Ed è proprio per questo motivo che il Tribunale ha rigettato la domanda dell’assicurato relativa ad una controversia in cui il committente di quest’ultimo aveva proposto nei suoi confronti un’azione “di riduzione del corrispettivo in relazione ai vizi e difetti dell’opera”. Osserva il Tribunale che la garanzia prestata è operante per i danni da morte, lesioni personali ed alle cose, con esplicita esclusione di quelli subiti “dalle opere in costruzione” (quelle appaltate all’assicurato: impianti elettrici) e dalle cose “sulle quali si eseguono i lavori” (come le murature del complesso immobiliare cui inerivano i predetti impianti). Dopo aver osservato che la CTU esperita aveva chiarito che “tutti i vizi riguardano le opere stesse eseguite dall’assicurata, in quanto realizzate in modo erroneo o difettoso …. ovvero inerivano ad altre opere, come murature o finiture delle stesse, sulle quali sono stati eseguiti i lavori appaltati”, il Tribunale ne trae la conclusione per cui da un lato “il vizio o il difetto intrinseco dell’opera” eseguita dall’assicurato “non è un “danno a cose” e pertanto non è coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dell’appaltatore” e dall’altro anche “i danni provocati alla proprietà altrui dalle opere in costruzione” non lo sono “perché ineriscono alle cose “sulle quali si eseguono i lavori”” e non sono dunque compresi nella garanzia prestata in virtù dell’esplicita esclusione anzidetta. Al di là di tutto, osserva il Tribunale che “la polizza copre i rischi per i sinistri che abbiano provocato danni involontariamente cagionati a terzi e non il minor valore in sé dei manufatti in conseguenza di errori in fase esecutiva o progettuale e neppure i costi per l’adeguamento e sistemazione dei vizi e difetti”. Nel caso specifico, pertanto, ricorrevano molteplici ragioni per escludere l’operatività della garanzia assicurativa, ma l’aspetto principale colto dalla sentenza in esame è quello per cui il vizio dell’opera appaltata, in sé considerato, non rappresenta mai un danno recato ad una cosa altrui, per cui, per definizione, non può dar luogo ad un sinistro indennizzabile in virtù di un contratto di assicurazione della responsabilità civile (ovviamente, salvo diversa pattuizione dei contraenti).

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